Trasporti aerei - Regolamento (CE)
Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Art. 5, paragrafo 3 - Cancellazione volo - Sciopero
Sentenza Corte di giustizia dell’Unione europea 23 marzo 2021
Con sentenza resa il 23 marzo 2021, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) nella causa C-28/20 (Airhelp Ltd / Scandinavian Airlines System Denmark - Norway – Sweden) ha interpretato l’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 febbraio 2004 sulla compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Secondo la CGEU non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale» lo sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo in osservanza delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale qualora sia rivolto alla rivendicazione dei lavoratori del vettore stesso e vi abbia aderito una categoria di personale necessario alla effettuazione di un volo.
Trasporto aereo - Convenzione di Montreal - Art. 17, paragrafo 1 - Nozione di «incidente» -
Sentenza Corte di giustizia dell’Unione europea 12 maggio 2021
La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) nella causa C-70/20 (YL / Altenrhein Luftfaahrt GmbH) decisa con sentenza del 12 maggio 2021 ha fornito l’interpretazione della nozione di «incidente» prevista dall’art. 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, precisando che essa «non comprende un atterraggio che sia avvenuto conformemente alle procedure e alle limitazioni operative applicabili all’aeromobile in questione, comprese le tolleranze e i margini previsti riguardanti i fattori incidenti in modo significativo sull’atterraggio, nonché tenendo conto delle regole professionali e delle migliori pratiche nel settore dell’esercizio degli aeromobili, quand’anche tale atterraggio sia stato percepito dal passeggero interessato come un evento imprevisto».
La nozione di «incidente» è rilevante in quanto circoscrive la responsabilità del vettore aereo in caso di morte o lesione di un passeggero.
In particolare, non rientra in tale nozione qualsiasi evento ed è irrilevante in proposito la percezione del passeggero.